[24/11/2010] - ORDINANZA NEVE

ORDINANZA NEVE
  • In caso di precipitazioni nevose, la presenza di accumuli di neve sui tetti degli edifici civili ed industriali, sulle terrazze, sui balconi nonché su davanzali e poggioli delle finestre può costituire, in caso di caduta accidentale o di scarico in condizioni non di sicurezza, pericolo per il transito di veicoli e persone nelle aree di pubblica circolazione sottostanti;
  • In caso di gelo, la formazione di ghiaccio lungo i marciapiedi e sottoportici può costituire grave pericolo per la circolazione di pedoni.Visti gli articoli 50 e 54 del dlgs 18 agosto 2000 n. 267. Richiamate le norme del vigente regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di C.C. n. 70 / 2003, in particolare gli articoli 23 e 24 del regolamento di Polizia municipale. Ritenuto opportuno stabilire norme di comportamento da applicarsi in caso di precipitazioni a carattere nevoso
 
SI ORDINA
  1. I conduttori, i proprietari residenti, gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi sono tenuti, anche solidalmente, a spazzare la neve dai marciapiedi e dai sottoportici lungo tutto il fronte prospiciente le relative attività e pertinenze.
    In mancanza di marciapiede l´obbligo si limiterà allo sgombero di un metro dal fronte degli edifici.
  2. I titolari di licenze di occupazione di suolo pubblico per la conduzione di chioschi, edicole e simili, come tutti i concessionari -in qualsiasi forma- del suolo pubblico, hanno l´obbligo di tenere pulito dalla neve e dal ghiaccio il posto assegnato, nonché il tratto circostante per almeno un metro.
  3. Durante e dopo le nevicate, i proprietari di immobili devono provvedere, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, a tenere sgombero il marciapiede per almeno un metro davanti alla loro proprietà;
  4. La rimozione della neve dovrà essere eseguita non appena sia cessata la precipitazione nevosa tanto nei giorni feriali che nei giorni festivi;
    nel caso la nevicata cessasse durante la notte, lo sgombero dovrà avvenire entro le ore 9.00 del mattino successivo.
  5. E´ fatto obbligo ai proprietari di edifici di assicurarsi in merito alla resistenza dei tetti.
    E´ fatto divieto di scaricare la neve dai tetti sul suolo pubblico senza preventiva autorizzazione da parte dell´amministrazione comunale;
  6. Nel caso l´accumulo di neve sui tetti, sulle terrazze, sui balconi nonché su davanzali e poggioli delle finestre, possa far temere un pericolo, l´amministrazione comunale potrà autorizzare lo scarico su suolo pubblico, purchè le operazioni siano eseguite senza creare disagi al pubblico transito, ovvero alle operazioni di spazzamento della strada sottostante.
  7. Nel caso gli accumuli di neve creatisi a seguito delle operazioni di scarico siano di ostacolo alla circolazione pubblica l´autorità comunale potrà disporre il trasporto della stessa in punti di raccolta prestabiliti.
  8. I destinatari delle norme di cui alla presente ordinanza sono altresì tenuti a rimuovere gli strati di ghiaccio cospargendo inoltre sostanze idonee a impedire lo sdrucciolamento.
  9. I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro (art. 7 - bis D. Lgs. 18-8-2000 n. 267) salvo ogni altra azione intrapresa dal comune.Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia entro giorni 60 dalla data di pubblicazione.
  10. http://www.comune.limbiate.mb.it/allegati/Doc_19_44%5EOdinanza%20n.%2014.pdf

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