[24/11/2010] - ORDINANZA NEVE
- In caso di precipitazioni nevose, la presenza di accumuli di neve sui tetti degli edifici civili ed industriali, sulle terrazze, sui balconi nonché su davanzali e poggioli delle finestre può costituire, in caso di caduta accidentale o di scarico in condizioni non di sicurezza, pericolo per il transito di veicoli e persone nelle aree di pubblica circolazione sottostanti;
- In caso di gelo, la formazione di ghiaccio lungo i marciapiedi e sottoportici può costituire grave pericolo per la circolazione di pedoni.Visti gli articoli 50 e 54 del dlgs 18 agosto 2000 n. 267. Richiamate le norme del vigente regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di C.C. n. 70 / 2003, in particolare gli articoli 23 e 24 del regolamento di Polizia municipale. Ritenuto opportuno stabilire norme di comportamento da applicarsi in caso di precipitazioni a carattere nevoso
SI ORDINA
- I conduttori, i proprietari residenti, gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi sono tenuti, anche solidalmente, a spazzare la neve dai marciapiedi e dai sottoportici lungo tutto il fronte prospiciente le relative attività e pertinenze.
In mancanza di marciapiede l´obbligo si limiterà allo sgombero di un metro dal fronte degli edifici.
- I titolari di licenze di occupazione di suolo pubblico per la conduzione di chioschi, edicole e simili, come tutti i concessionari -in qualsiasi forma- del suolo pubblico, hanno l´obbligo di tenere pulito dalla neve e dal ghiaccio il posto assegnato, nonché il tratto circostante per almeno un metro.
- Durante e dopo le nevicate, i proprietari di immobili devono provvedere, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, a tenere sgombero il marciapiede per almeno un metro davanti alla loro proprietà;
- La rimozione della neve dovrà essere eseguita non appena sia cessata la precipitazione nevosa tanto nei giorni feriali che nei giorni festivi;
nel caso la nevicata cessasse durante la notte, lo sgombero dovrà avvenire entro le ore 9.00 del mattino successivo.
- E´ fatto obbligo ai proprietari di edifici di assicurarsi in merito alla resistenza dei tetti.
E´ fatto divieto di scaricare la neve dai tetti sul suolo pubblico senza preventiva autorizzazione da parte dell´amministrazione comunale;
- Nel caso l´accumulo di neve sui tetti, sulle terrazze, sui balconi nonché su davanzali e poggioli delle finestre, possa far temere un pericolo, l´amministrazione comunale potrà autorizzare lo scarico su suolo pubblico, purchè le operazioni siano eseguite senza creare disagi al pubblico transito, ovvero alle operazioni di spazzamento della strada sottostante.
- Nel caso gli accumuli di neve creatisi a seguito delle operazioni di scarico siano di ostacolo alla circolazione pubblica l´autorità comunale potrà disporre il trasporto della stessa in punti di raccolta prestabiliti.
- I destinatari delle norme di cui alla presente ordinanza sono altresì tenuti a rimuovere gli strati di ghiaccio cospargendo inoltre sostanze idonee a impedire lo sdrucciolamento.
- I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro (art. 7 - bis D. Lgs. 18-8-2000 n. 267) salvo ogni altra azione intrapresa dal comune.Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia entro giorni 60 dalla data di pubblicazione.
- http://www.comune.limbiate.mb.it/allegati/Doc_19_44%5EOdinanza%20n.%2014.pdf