[29/1/2010] - BLOCCO TOTALE DEL TRAFFICO

BLOCCO TOTALE DEL TRAFFICO
Oggetto: Provvedimento locale di esecuzione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 9958 del 29/07/09, n. 8/3024 del 27/7/2006, n. 3398 del 26/10/2006 e n. 4035 del 24/1/2007, relativamente al fermo totale della circolazione nella giornata di domenica 31/01/2010
 
IL SINDACO
 
RICHIAMATA la d.G. R. n. 8/3024 del 27/7/2006 avente ad oggetto "Piano d´azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia (autunno-inverno 2006/2007)", da intendersi qui riportata unitamente al suo allegato, punti 1 e 2;
RICHIAMATA la d.G.R. n. 3398 del 26/10/2006 avente ad oggetto "Criteri e modalità di attuazione del piano di azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente al periodo dal 1 novembre 2006 al 31 marzo 2007" così come integrata dalla d. G.R. n. 4035 del 24.gennaio 2007;
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione ai citati provvedimenti regionali sul territorio comunale di Limbiate, come indicato negli stessi;
DATO ATTO che le d.G.R. n. 9958 /09, n. 3398 del 26/10/2006 e n. 4035 del 24/1/2007 prevedono casi generali di esclusione o non applicazione del divieto di circolazione, dettagliatamente indicati più avanti nella presente Ordinanza;
CONSIDERATA la necessità di prevedere deroghe particolari al blocco programmato della circolazione di cui trattasi relativamente al territorio del Comune di Limbiate, riguardanti determinate tratte di strade di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1, gli svincoli autostradali ed i parcheggi d´interscambio ricadenti all´interno della zona A1, in applicazione di quanto previsto dalla d.G.R. n. 7635 dell´ 11/07/2008;
VISTO il D.L.vo 30/4/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
VISTA la L. R. 11/12/2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell´ambiente";
O R D I N A
in esecuzione della d. G.R n° 9958 del 29/07/2009, nonché delle d. G. R. n. 8/3024 del 27/7/2006, n. 3398 del 26/10/2006 e n. 4035 del 24/1/2007, in premessa richiamate per i motivi più sopra indicati, il divieto di circolazione su tutto il territorio comunale di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori (compresi gli autoveicoli " Euro 4") non adibiti a servizio pubblico nella giornata di domenica 31/01/2010 dalle ore 10,00 alle ore 18,00, secondo le seguenti modalità.
Sono esclusi dal divieto:
gli autoveicoli a trazione unicamente elettrica e a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimodali);
gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano,g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive come risultante dal libretto di circolazione e/o come da dichiarazione rilasciata dal costruttore del veicolo o dal concessionario o dall´installatore.
Il divieto di circolazione non si applica altresì:
a) ai veicoli, i motoveicoli e i ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia locale e provinciale;
b) ai veicoli di pronto soccorso;
c) ai mezzi di trasporto pubblico;
d) ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente;
e) ai veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
f) alle autovetture targate CD e CC;
g) ai veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione farmaci e pasti per i servizi di mensa, distribuzione di merci alimentari deperibili presso negozi e centri commerciali);
h) ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
i) ai veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini,
operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
j) ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
k) ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
l) ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
m) ai mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell´attività lavorativa giornaliera;
n) ai veicoli degli operatori dell´informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
o) ai veicoli utilizzati dalle Società sportive o dai singoli iscritti aderenti alle Società stesse, appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte dalle medesime Società sportive;
p) ai veicoli storici in possesso dell´attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte dall´Ente organizzatore;
q) ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
r) ai veicoli con targa estera.
Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni.
In applicazione di quanto previsto dalla d.G.R. n. 7635 dell´ 11/07/2008 il divieto di circolazione non si applica:
- ai tratti di strade statali e provinciali ricadenti nel territorio del Comune di Limbiate.
 
I trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno assoggettati alla sanzione prevista dall´articolo 7, comma 13, del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
Per il periodo di tempo per il quale dispone la presente, sono temporaneamente prive di effetto tutte le ordinanze comunali eventualmente in contrasto con essa.
La presente ordinanza verrà pubblicata all´Albo Pretorio per il periodo di legge.
E´ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
- al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla avvenuta pubblicazione, nei termini e modi previsti dall´art. 2 e segg. della Legge 06.12.1971 n. 1034;
- al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 gg. dalla avvenuta pubblicazione, nei casi, termini e modi previsti dall´art. 37, comma 3, del D.L.vo 285/92 e dall´art. 74 del D.P.R. 495/92.
 
Per altre informazioni:
Polizia Locale di Limbiate, tel. 02 99097621


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