[3/8/2016] - Rimborso spese elettorali

A seguito delle richieste di informazioni in merito ai rendiconti delle spese elettorali, pervenute da parte dei rappresentanti di alcune delle liste che si sono presentate alle elezioni comunali dello scorso 5 giugno 2016, si comunica quanto segue.

 

 

CHI DEVE RENDICONTARE

 

Tutti i candidati alla carica di Sindaco o  Consigliere Comunale dei comuni superiori a 15.000 abitanti.

  • sia quelli che hanno nominato il mandatario sia quelli che non lo hanno nominato;
  • sia quelli che hanno raccolto fondi  ed effettuato spese sia quelli che non lo hanno fatto;
  • sia quelli risultati eletti sia i non eletti;

sono tenuti a rendicontare le spese elettorali (o a dichiarare di non averne effettuate)

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI CONCERNENTI LE SPESE SOSTENUTE ED I CONTRIBUTI RICEVUTI DA PARTE DEI CANDIDATI

 

La dichiarazione  può essere presentata a mano o, in alternativa, può essere spedita con raccomandata A/R, conservando accuratamente la ricevuta di ritorno.

 

Per i candidati elettila dichiarazione e il rendiconto dovranno es­sere inviati, entro tre mesi dalla proclamazione, pena decadenza dalla carica:

• al Presidente del Consiglio Comunale;

• al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale istituito presso la Corte d’Appello

 

Per i candidati non elettila dichiarazione e il rendiconto dovran­no essere inviati, entro tre mesi dalla proclamazione solamente al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

 

Riferimenti:

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale ha sede presso la Corte d’Appello di Milano

Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano.

Si riportano di seguito i recapiti del Collegio: tel. 02.54334373;

e-mail: collegioregionalegaranziaelettorale.ca.milano@giustizia.it

pec: collegiogaranziaelettorale.ca.milano@giustiziacert.it

 

 

DICHIARAZIONI DI PARTITI, MOVIMENTI E LISTE CIVICHE

 

La legge 96/2012 prevede una serie di norme che fissano tetti massimi di spesa da non superare per la campagna elettorale dei singoli candidati

 

TABELLA A - LIMITI DELLE SPESE ELETTORALI DEI CANDIDATI E DEI PARTITI

 

 

CANDIDATO SINDACO        

€ 25.000,00+€ 1,00 per ogni elettore del Comune

CANDIDATO CONSIGLIERE      

5.000,00+€ 0,05 per ogni elettore del Comune

PARTITO,MOVIMENTO, LISTA  

€ 1,00 per ogni elettore del Comune

 

 

 

Per quanto riguarda Partiti, Movimenti e Liste civiche, questi dovranno presentare i rendiconti nella forma e nei tempi previsti dalla legge entro 45 giorni dalla data d’insediamento del Consiglio (data insediamento 27.6.2016)  al Presidente del Consiglio comunale, all’Ufficio Elettorale Centrale per i Comuni oltre i 15.000 abitanti ed alla sezione territoriale della Corte dei Conti per i comuni superiori ai 30.000 abitanti.

Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo Lombardia 

Via Marina, 5-  20121 Milano
Telefono: 02 771141
Fax: 02 76009128
Email: sezione.controllo.lombardia@corteconti.it
Pec: lombardia.controllo@corteconticert.it

 

 

PRINCIPALI SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE

 

In caso di mancato deposito presso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione, il Collegio stesso applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.822 a € 103.291.

 

La violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica dello stesso nei casi espressamente previsti dall’articolo 15 della legge n. 515/93.

 

Il superamento dei limiti massimi di spesa, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la decadenza dalla carica.

  


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