Fiscalizzazione dell′illecito edilizio
CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
Con determinazione del Dirigente del Settore Territorio n. 177 del 23/12/2015, sono state precisate le procedure adottate dal nostro Comune per la determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, "fiscalizzazione dell'illecito edilizio" e la modulistica per la relativa domanda.
Tale modulistica è necessaria per ottenere la regolarizzazione di opere edilizie rientranti nella casistica dell'art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, eseguite in parziale difformità dal titolo abilitativo, per le quali la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità e che non sono sanabili con permesso di costruire in sanatoria a seguito di accertamento di conformità (art. 36 D.P.R. 380/2001).
La suddetta regolarizzazione richiede la corresponsione, previa determinazione dell'Ufficio, di una sanzione specifica, il cui calcolo è correlato alle opere difformi e dettagliatamente stabilito dalla normativa, come specificato nella determinazione allegata
DOVE RIVOLGERSI :
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
Palazzo Municipale, Via Monte Bianco, 2
COSA OCCORRE FARE PER :
Il proprietario dell'immobile o il responsabile dell'abuso deve:
→ Consegnare la domanda per la fiscalizzazione dell'illecito edilizio, comprensiva di tutti gli allegati, allo sportello Polifunzionale del Comune
→ Effettuare il pagamento della sanzione, determinata dal tecnico, responsabile della pratica.
Si ricorda che la fiscalizzazione richiesta, non equivale a sanatoria delle opere abusive, né tanto meno autorizza il completamento e l'utilizzo delle stesse; a procedura completata, in caso di nuovi lavori inerenti le parti abusive dell'immobile oggetto di fiscalizzazione, le parti abusive saranno passibili delle sanzioni previste per legge.