Inserimento di minori in strutture residenziali o semiresidenziali  

CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :  

Il Comune attua il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell’identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento. In condizioni di grave pregiudizio per il minore, quando non vi siano le condizioni per disporre interventi di sostegno e di aiuto domiciliari, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

La finalità dell’inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto temporaneo di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d’origine. Gli obiettivi dell’inserimento nella struttura di accoglienza sono quelli di:

·        garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita;

·        recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia stessa;

·        favorire ed accompagnare il minore, laddove non fosse possibile il rientro in famiglia, nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva, ovvero verso l’autonomia personale.

In questi percorsi viene assicurato al minore un supporto finalizzato alla rielaborazione della propria esperienza familiare. L’inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato. Per l’inserimento dei minori in strutture residenziali è prevista la compartecipazione dei genitori secondo quanto previsto dal vigente regolamento, in quanto con l’allontanamento del minore non viene meno l’obbligo degli stessi al mantenimento del figlio, ai sensi dell’art. 147 del Codice Civile. Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il Codice Civile prevede che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.


DOVE RIVOLGERSI :  

UFFICIO SERVIZI SOCIALI-WELFARE


Palazzo Municipale, Via Monte Bianco, 2

RESPONSABILE :  

Laura Ianfascia

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