Assegno di maternità erogato dai Comuni  

CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :  

L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). L’accoglimento dell’istanza è affidata ai comuni mentre la somma viene erogata direttamente dall’INPS.

L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Possono presentare la domanda le madri: a) cittadine italiane; b) cittadine comunitarie; c) cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (la dizione contempla diversi documenti di soggiorno). In casi specifici previsti dalla legge la domanda può essere presentata da altri soggetti. Per maggiori informazioni si consiglia un approfondimento sul sito Web dell’INPS o presso i servizi sociali comunali.


DOVE RIVOLGERSI :  

UFFICIO SERVIZI SOCIALI-WELFARE


Palazzo Municipale, Via Monte Bianco, 2

RESPONSABILE :  

Laura Ianfascia

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