ICI  
I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ­ anno 2010
 
Con Decreto-Legge n. 93/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2008 è stata stabilita, per l´anno d´imposta 2009, l´esclusione dall´ICI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle appartenenti alle seguenti tipologie: A/1, A/8 e A/9.
In applicazione del decreto di cui sopra, nel COMUNE LIMBIATE, sono escluse dall´ICI le pertinenze dell´unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino al massimo di due (box, cantina, tettoie ­ C/2, C/6, C/7);
In ottemperanza alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 8/4/2010, e a quanto indicato dall´art. 5 del Regolamento Comunale, gli immobili per cui non va corrisposta l´ICI sono i seguenti:
  • abitazione di proprietà e residenza del soggetto passivo;
  • alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
  • abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • l´abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l´unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
  • gli immobili adibiti ad abitazione principale dati in uso a parenti entro il secondo grado in linea diretta e/o collaterale (figli, genitori, fratelli, nipoti figli di figli);
  • Il coniuge separato o divorziato non assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su fabbricati destinati ad abitazione principale situati nel territorio del Comune;
  • l´abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • gli immobili siti sul territorio di Limbiate, con accesso pedonale/carraio nei Comuni confinanti, adibiti ad abitazione principale da soggetti residenti in detti comuni, in quanto equiparati ad abitazione principale;
per i casi sopra indicati resta l´obbligo di comunicare al Comune l´adempimento su modelli appositamente predisposti, entro la data di scadenza del pagamento ICI della rata a saldo (16 dicembre).
La documentazione deve essere trasmessa solo per i nuovi aventi diritto o se lo stesso viene meno.
l´aliquota I.C.I. va corrisposta nella misura di:
  • quattro virgola nove per mille (4,9‰) per le unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 considerate abitazioni principali applicando la relativa detrazione di € 104,00.
  • sette per mille (7,0‰) per tutte le unità immobiliari non considerate abitazioni principali.
  • sette per mille (7,0‰) per le aree edificabili (aventi superficie superiore a mq. 150 ­ art. 2 ­ Regolamento ICI);
valori definiti con delibera di C.C. n. 19 del 8/4/2010: zone residenziali (A-B-C del vigente P.R.G.) € 240,00/mq; zona industriale ed artigianale (D del vigente P.R.G.) € 120,00/mq; zona produttiva, terziario, ecc. (D1-D2-D3 del vigente P.R.G.) € 155,00/mq; zona attrezzature ricettive tempo libero € 110,00/mq.
MAGGIORE DETRAZIONE/AGEVOLAZIONI
  •           due per mille (2,0‰):
per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dall´art. 2, comma 3, della L. 9.12.1998, n. 431 - (il diritto sussiste qualora il soggetto passivo dell´imposta presenti istanza, entro il 16 dicembre, su modello predisposto dall´ufficio tributi ­ la documentazione deve essere trasmessa solo per i nuovi aventi diritto o se lo stesso viene meno );
DICHIARAZIONE I.C.I.
Anche per il 2010 non va presentata la dichiarazione I.C.I..
Resta l´obbligo per tutti i casi che non prevedano una trascrizione da parte del notaio (Es. acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale, terreno agricolo che diventa edificabile e viceversa, valore aree fabbricabili, leasing, valore immobili a scrittura contabile, ecc)
I modelli per la dichiarazione devono essere presentati all´Ufficio Tributi entro il 31 luglio2010.
Ufficio Tributi comunale presso il Municipio ­ via Monte Bianco n. 2 ­ piano terra
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
lunedì e mercoledì dalle ore 16,45 alle ore 18,00
VERSAMENTO
  • Il versamento dell´imposta va effettuato: - il 50% per la prima rata entro il 16 giugno;
- il 50% per la seconda rata entro il 16 dicembre.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione, per l´intero anno, entro la scadenza del 16/6/2010.
 
Conto Corrente n° 14523799 - intestato a: COMUNE DI LIMBIATE
SERVIZIO DI TESORERIA ICI - Via monte Bianco, 2 ­ 20051 LIMBIATE