Assegno per i nati nel 2005 e 2006. Nuovi criteri di erogazione  
La finanziaria per il 2006 ha modificato i criteri rispetto al passato.
LŽarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (la legge finanziaria per il 2006) al comma 331 prevede, per ogni figlio nato ovvero adottato nellŽanno 2005, un assegno pari ad euro 1.000.
Il successivo comma 332 estende poi, per lŽanno 2006, lŽassegno ad ogni figlio nato ovvero adottato, dopo il primo.
Le regole per lŽanno 2005 prevedono quindi: nascita o adozione nel corso dellŽanno 2005, cittadinanza italiana od appartenenza allŽunione europea degli esercenti la potestà (di norma entrambi i genitori), residenza nel territorio nazionale e reddito del nucleo familiare, riferito allŽanno 2004, non superiore ad euro 50.000.
Per il 2006: (dal secondo figlio in poi) nascita od adozione nel corso dellŽanno 2006, cittadinanza italiana od appartenenza allŽunione europea degli esercenti la potestà (di norma entrambi i genitori), residenza nel territorio nazionale e reddito del nucleo familiare, riferito allŽanno 2005, non superiore ad euro 50.000.

In sintesi, per il 2005 lŽassegno è concesso ai figli nati (indipendentemente dallŽordine di nascita) od adottati nel corso dellŽanno, mentre per il 2006 lŽassegno è concesso per i nati od adottati, dal secondo in poi, nel corso dellŽanno.

Cambia anche il modo di erogazione: soppresso, infatti, il servizio telematico dellŽINPS, attraverso il quale i Comuni trasmettevano le richieste allŽistituto previdenziale che poi spediva a domicilio lŽassegno.
Ora il ministero delle finanze comunicherà agli interessati lŽufficio postale di zona dove ritirare lŽassegno (presumibilmente in base al criterio della residenza), previa verifica dei requisiti di reddito e, per il 2006, dellŽordine di nascita od adozione.

La procedura, quindi, non sarà più avviata dagli operatori dei servizi demografici, che avranno il compito esclusivamente di fornire al Ministero i dati necessari.